TITOLO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI Art. 1 Costituzione e scopo dell’unione
1. I Comuni di Alpette, Locana, Ribordone e Sparone costituiscono, in qualità di “Enti Fondatori”, aisensidell’articolo32delD.Lgs. n.267/2000es.m.i.edegliarticoli12e13dellaleggeregionale 11/2012, una Unione montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.
2. L’Unione montana, è un ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
3. L’Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono atteso che la titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli comuni in conformità alle vigenti leggi in materia.
4. Ai sensi del precedente comma 3 l’Unione montana può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:
-
- le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale;
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- le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
-
- le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
-
- le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
-
- le funzioni già attribuite alle Comunità montane e ad essa conferite dai Comuni;
5. L’Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.
6. Coerentemente con l’esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4, l’Unione persegue lo scopo di:
-
- garantire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della propria azione
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- promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio
-
- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- operare per superare gli svantaggi causati dall’ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l’opera già intrapresa dalla disciolta Comunità Montana;
Art. 1-bis Compiti dell’Unione montana
1. E’ compito dell’Unione promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).
2. L’azione amministrativa dell’Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all’allargamento della loro fruibilità, alla responsabilità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di una adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.
Art. 1-ter Adesione di nuovi Comuni
1. All’Unione montana possono aderire altri Comuni. L’adesione all’Unione montana di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio Comunale con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell’Unione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. L’adesione deve prevedere una congrua remunerazione dei costi iniziali affrontati dall’Unione per l’avvio delle funzioni e dei servizi ed ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
Art. 2 Denominazione, sede e stemma
1. L’Unione assume la denominazione di “Unione Montana Gran Paradiso”.
2. La sede istituzionale dell’Unione montana è collocata nel territorio del Comune di Locana; le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella predetta sede.
3. Il Consiglio dell’Unione può, con deliberazione da adottarsi a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti assegnati, disporre il trasferimento e/o la modifica della sede istituzionale.
4. Ai fini del rispetto del principio del decentramento amministrativo, nell’ambito del territorio dell’Unione montana possono essere costituiti “Uffici distaccati”, individuati dalla Giunta dell’Unione.
5. L’Unione montana può dotarsi, con Deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di riproduzione ed uso dello stemma.
Art. 3 Principi della partecipazione
1. L’Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l’accesso alle informazioni e agli atti dell’ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell’Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell’amministrazione.
3. L’Unione, nei procedimenti relativi all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione e dell’accesso sono stabilite da specifico Regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.
Art. 4 Disposizioni per l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi
1. Lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni all’Unione, è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell’organo esecutivo, dal Consiglio dell’Unione con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri votanti, fatto salvo il numero legale per rendere valida la seduta.
2. Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l’esercizio delle funzioni o con l’espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell’Unione.
2bis. Il regolamento deve prevedere le modalità, ai fini di un effettivo esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, concernenti il trasferimento delle risorse umane, garantendo i livelli occupazionali, nonché patrimoniali e finanziarie.
3. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all’Unione, contestualmente all’istituzione dell’Unione stessa, sono individuati nell’allegato sotto lett. A) al presente Statuto.
4. Il conferimento di ulteriori funzioni e servizi rispetto a quelli contenuti nell’allegato sotto lett. A) al presente Statuto, si perfeziona con l’approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e, subito dopo, dal Consiglio dell’Unione, di specifico atto deliberativo avente ad oggetto “l’Accordo fra Pubbliche Amministrazioni di cui agli artt. 11 e 15 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni”.
5. L’Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all’Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.
5bis. La Convenzione di cui al precedente comma 5, da sottoscrivere formalmente, deve, in ogni caso, prevedere: - il contenuto della funzione o del servizio conferito; - i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- le modalità concernenti i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali; - la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni; - l’eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell’Unione; - le modalità di recesso. Contestualmente all’approvazione dello schema di Convenzione, il Consiglio dell’Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l’accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà comunque essere motivata.
TITOLO II ORGANI DI GOVERNO
Art. 5 Organi di governo dell’Unione
1. Sono organi di governo dell’Unione: a) il Consiglio; b) il Presidente; c) la Giunta.
2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.
Art. 6 Composizione del Consiglio
1. Il Consiglio dell’Unione è composto da 8 membri compreso il Presidente e garantisce, all’atto dell’istituzione dell’Unione, la rappresentanza di due Consiglieri per ogni Comune aderente compresa la rappresentatività delle minoranze consiliari dei Comuni associati, secondo le modalità di cui al commi seguenti.
2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.
3. Ciascun Consiglio comunale elegge, tra i propri componenti con votazione palese, cui partecipa anche il Sindaco, i rappresentanti del Comune nel Consiglio dell’Unione.
4. Il numero dei rappresentanti delle minoranze consiliari, è individuato nella misura del venti per cento – con arrotondamento del risultato all’unità superiore se l’eventuale decimale è uguale o superiore a 5 - dei Comuni componenti l'Unione montana. I rappresentanti delle minoranze sono eletti dalla “Conferenza Straordinaria” di tutti i Consiglieri comunali di minoranza in carica, con voto segreto limitato a un candidato; per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.
La “Conferenza Straordinaria” e' convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti ed elegge, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, il rappresentante delle minoranze. Risulterà eletto il Consigliere che avrà riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità, l’elezione verrà ripetuta una sola volta; in caso di ulteriore parità verrà eletto il candidato più giovane di età.
4 bis. L’elezione dei rappresentanti delle minoranze consiliari deve precedere quella dei rappresentanti delle maggioranze consiliari onde consentire ai Comuni interessati di conoscere preventivamente a quale compagine consiliare apparterranno i consiglieri da eleggere. La convocazione della “Conferenza Straordinaria” delle minoranze deve avvenire entro 10 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
Se entro il termine di 10 giorni dalla data di convocazione della “Conferenza Straordinaria” delle minoranze consiliari in carica non vengono designati, per qualsiasi motivo e/o causa, i rappresentanti delle minoranze, si procederà, comunque, all’elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali entro il termine di cui al successivo comma 5.
I termini di cui sopra si applicano anche in fase di prima costituzione del Consiglio dell’Unione montana nel rispetto di quanto stabilito dal comma 10 del presente articolo.
5. L’elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire, dopo l’elezione dei rappresentanti delle minoranze consiliari, entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta. I Consigli Comunali eleggono i propri rappresentanti in seno all’Unione, con voto limitato, esclusivamente, tra i Consiglieri appartenenti alla maggioranza.
6. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto all’elezione del proprio rappresentante e fino all’elezione medesima, il Sindaco o proprio delegato è componente a tutti gli effetti del Consiglio dell’Unione in rappresentanza di quel Comune.
7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, il proprio rappresentante provvedendo all’elezione del sostituto.
8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.
9. Al fine di garantire la continuità amministrativa e l’adozione di atti urgenti ed improrogabili nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, il numero dei componenti del Consiglio dell’Unione necessari a rendere valida la seduta è ridotto in misura pari ai Consiglieri legittimamente in carica ai sensi delle presenti norme statutarie.
10. In sede di prima costituzione del Consiglio dell’Unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore del presente statuto.
Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio
1. La prima seduta del Consiglio è convocata - entro e non oltre 30 giorni dal completamento delle designazioni – ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all’ordine del giorno la convalida degli eletti, l’elezione del Presidente e della Giunta.
Art. 8 Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio dell’Unione elegge, con unica votazione, in forma palese, il Presidente e i componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri.
2. Il Consiglio esercita l’attività d’indirizzo e controllo politico amministrativo dell’Unione. La competenza del Consiglio è limitata all’approvazione degli atti fondamentali che l’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l’attività dell’Unione denominato “Piano di mandato politico- amministrativo”.
4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione.
Art. 9 Funzionamento del Consiglio
1.Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l’anno. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni. Art. 10 Status dei Consiglieri
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell’Unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell’Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.
Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità
1. I membri del Consiglio dell’Unione entrano in carica non appena è efficace la deliberazione del Consiglio comunale che li elegge.
2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell’elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Consiglio comunale di appartenenza.
3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell’Unione.
Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri
1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi: a) dimissioni; b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio; c) revoca;
d) nullità dell’elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell’Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge; e) morte o altre cause previste dalla legge.
2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell’Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio
3. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell’Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro 60 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell’Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 c. 6 del presente statuto.
Art. 13 Commissioni Consiliari
1. Il Consiglio per l’esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell’Unione e disciplinate dal regolamento di cui all’art. 9 comma 2 del presente Statuto.
Art. 14 Elezione del Presidente
1.IlPresidentedell’UnioneèelettocongiuntamenteallaGiunta dalConsigliotraiproprimembrie deve ricoprire la carica di Sindaco o suo delegato presso uno dei Comuni aderenti all’Unione.
2. L’elezione del Presidente e della Giunta avviene con votazione palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglioèscioltosecondoleprocedureprevistedall’art.141delD.Lgs. n.267/2000.
Art. 15 Competenze del Presidente
1. Il Presidente dell’Unione è il legale rappresentante dell’ente, assicura l’unità dell’attività politico- amministrativa, anche tramite il coordinamento dell’attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti, sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell’esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare: a) rappresenta l’Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti; b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell’interesse dell’Unione
c) convoca e presiede la Giunta, fissando l’ordine del giorno; d) convoca e presiede il Consiglio fissando l’ordine del giorno e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante; f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all’indirizzo generale; g) coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico amministrativo dell’unione; può in ogni momento sospendere l’esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all’esame della Giunta;
h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta; i) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
Art. 16 Cessazione dalla carica
1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.
2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due terzi dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. La cessazione, per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri Organi di Governo.
Art. 17 Composizione ed elezione della Giunta
1. La Giunta è l’organo esecutivo dell’Unione, essa è composta da 3 membri, che devono ricoprire la carica di Sindaco o Assessore nei Comuni associati, oltre al Presidente, ed è eletta dal Consiglio tra i propri componenti.
2. Tra i componenti della Giunta è indicato il Vicepresidente a cui è attribuita apposita delega per l’esercizio da parte dell’Unione delle specifiche competenze di tutela e promozione della montagna in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione e nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
2. La Giunta, in particolare, provvede: - ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente; - ad adottare eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge; - ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
-
- a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
-
- ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
-
- ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell’Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.
4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento.
5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO Art. 19 Principi generali
1. Gli uffici e i servizi dell’Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L’organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell’amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia. L’organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
3. Sulla base delle direttive dell’organo esecutivo, l’organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell’Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L’Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l’attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
5. L’Unione promuove l’ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l’uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l’effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell’Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.
Art. 20 Regolamento di organizzazione e dotazione organica
1. L’Unione disciplina l’organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il regolamento definisce l’assetto della struttura organizzativa dell’Unione e disciplina l’esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.
3. In sede di prima attuazione del presente statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all’espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell’unione.
4. La dotazione organica dell’Unione prevede la qualifica di Segretario, quale coordinatore dell’organizzazione dell’ente.
5. In sede di prima applicazione del presente statuto la funzione di segretario dell’unione può essere svolta dal segretario-direttore della Comunità montana preesistente.
TITOLO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE
Art. 21 Principi generali
1. All’Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L’ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione.
Art. 22 Finanze dell’Unione
1. L’Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite. 2. In particolare all’Unione competono le entrate derivanti da:
-
- fondo regionale per la montagna di cui all’articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16;
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- fondi assegnati ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
-
- tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
-
- trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
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- trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l’ordinario funzionamento e per l’esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
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- contributi erogati dall’Unione Europea e da altri organismi;
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- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
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- trasferimenti della Regione e della Provincia per l’esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
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- rendite patrimoniali;
-
- accensione di prestiti;
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- prestazioni per conto di terzi;
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- altri proventi o erogazioni.
Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria
1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall’organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l’omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell’universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario e, comunque, secondo la normativa vigente tempo per tempo.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale e dagli altri documenti previsti dalla vigente normativa.
Art. 24 Sistema integrato di controlli interni
1. L’Unione si dota di un sistema integrato di controlli interni così articolato: a) controllo di regolarità amministrativa e contabile; b) controllo di gestione; c) controllo degli equilibri finanziari.
2. Il sistema integrato dei controlli interni si svolge secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento previsto dalla normativa vigente.
Art. 25 Rendiconto di gestione
1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il temine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell’organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali dell’Unione.
Art. 26 Revisore dei conti
1. Il Revisore è nominato dal Consiglio dell’Unione secondo le procedure previste dalla normativa vigente al momento dell’elezione e/o dell’eventuale sostituzione.
2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L’esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell’Unione.
4. Nell’esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale e/o dall’Albo tenuto dal Ministero dell’Interno, è causa di decadenza.
6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all’atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell’incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 27 Servizio di tesoreria
1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.
Art. 28 Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Unione è costituito: a) dai beni mobili e immobili della preesistente Comunità montana Valli Orco e Soana, alla quale l’Unione subentra ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 11/2012; b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione; c) dalle partecipazioni societarie; d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.
TITOLO V DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO Art. 29 Durata dell’Unione
1. L’Unione ha durata decennale a decorrere dalla data di stipulazione dell’atto costitutivo, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato.
Art. 30 Recesso del Comune
1. Ciascun Comune partecipante all’Unione può recedervi unilateralmente.
2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
2bis. Il Consiglio dell’Unione, nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi e delle funzioni da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l’eventuale personale conferito all’Unione dal Comune recedente, debba essere riassegnato al Comune stesso oppure che il recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l’Unione debba affrontare al primo anno di efficacia dal recesso, supportati da idonea documentazione contabile giustificativa.
3. La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell’Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.
Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
2. Il Comune recedente e l’Unione definiscono d’intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri: a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell’Unione.
b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall’Unione rimane nella disponibilità dell’Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell’esercizio associato da parte dell’unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all’Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell’attività istituzionale e amministrativa dell’Unione stessa.
d) interventi: sono di competenza dell’Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
3. Qualora non si pervenga all’intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell’Unione ed un terzo rappresentante nominati d’intesa dalle parti.
Art. 32 Scioglimento dell’Unione
1. L’Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.
2. I Comuni facenti parte dell’Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d’intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.
TITOLO VI MODIFICHE STATUTARIE Art. 33 Modifiche statutarie
1. L’iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Consigli comunali dei comuni aderenti all’Unione.
2. Le modifiche statutarie si intendono approvate quando tutti i Consigli comunali dei comuni aderenti hanno deliberato favorevolmente, con le maggioranze previste per l’approvazione dello statuto, sulla proposta di modifica.
3. Il Consiglio dell’Unione accerta con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria che entra in vigore decorsi 30 giorni dall’inizio della pubblicazione della stessa all’albo dell’ultimo Comune che vi provvede.
TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 34 Atti regolamentari
1. Fino all’emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all’Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità montana. Per l’esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell’Unione o da uno di essi individuato dall’organo esecutivo dell’Unione.
Art. 35 Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs.. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.. Art. 36 Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all’articolo 6, comma 5 del D.Lgs.. 267/2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l’entrata in vigore, decorre dall’inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.
Lo Statuto dell’Unione Montana Gran Paradiso:
1. è stato approvato dal Consiglio Comunale di SPARONE con Deliberazione n. 5 del 27/03/2013, esecutiva ai sensi di legge;
2. è stato approvato dal Consiglio Comunale di LOCANA con Deliberazione n. 7 del 22/03/2013, esecutiva ai sensi di legge;
3. è stato approvato dal Consiglio Comunale di ALPETTE con Deliberazione n. 5 del 23/03/2013, esecutiva ai sensi di legge;
4. è stato approvato dal Consiglio Comunale di RIBORDONE con Deliberazione n. 11 del 23/03/2013, esecutiva ai sensi di legge;
5. è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 18/04/2013;
6. è entrato in vigore il 4 Maggio 2013 decorsi trenta giorni dall’inizio della pubblicazione all’Albo on line del Comune che vi ha provveduto per ultimo.
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