COMUNE DI OLIVETTA SAN MICHELE
Prot. n. Data 18/03/2021
OGGETTO: ORDINANZAPERLAPULIZIA E MANUTENZIONE DI TERRENI PRIVATI CON PRESENZA DI RIFIUTI, STERPAGLIE, CESPUGLI, ROVI, RAMAGLIE ED ERBE SELVATICHENELTERRITORIOCOMUNALE
Il SINDACO PRESO ATTO CHE:
- la presenza sul territorio comunale di terreni con presenza di
accumuli ed abbandoni di materiali di varia natura, erbe incolte, rovi, ubicati
nel territorio comunale e per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi
intervento di manutenzione, determinano inconvenienti igienico-sanitari con
potenziale rischio per la salute pubblica e incendi;
RITENUTO necessario
provvedere all'emanazione di una specifica Ordinanza Sindacale con la quale obbligare i proprietari dei terreni presenti sul territorio cittadino ad assicurarne la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari e rischi per la salute a quanti abitano nelle vicinanze di detti terreni;
ORDINA
Ai proprietari di terreni ubicati in prossimità
dei centri abitati nel territorio comunale di Olivetta San Michele di provvedere al:
1. taglio della vegetazione incolta;
2. taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei
terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali;
3. taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico;
4. che sia vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura e materiali o residui di carcasse di veicoli che possa immettere sul terreno sostanze nocive, che sia vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri che, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario debba curare che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;
5. che i proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade, che siano obbligati a tagliare i rami delle piante che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale, che non possano deporre o gettare o provocare la caduta di pietre.
6. I proprietari dei fabbricati hanno inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta
la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.
AVVERTE
Che le attività di vigilanza e controllo delle violazioni alla presente Ordinanza saranno avviate, decorsi giorni trenta (30) dalla data di affissione della stessa.
Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 300,00 secondo le modalità previste dalla legge.
commenta